Il Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020) che consente di elevare al 110% la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 – o, per taluni soggetti e a determinate condizioni, al 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2023 oppure al 31 dicembre 2023 – a fronte di specifici interventi di efficientamento energetico (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, nonché coibentazione del tetto) e di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Queste misure si affiancano alle detrazioni per gli altri Bonus Edilizi già attive e spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio.
Se vuoi avere maggiori informazioni puoi consultare gli artt. 119-121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), visitare l’area tematica dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in cui è possibile anche scaricare la guida e altri documenti d’interesse.
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sia per lavori effettuati su singole unità immobiliari, limitatamente a un numero massimo di due unità immobiliari per ciascun beneficiario (proprietario, conduttore, ecc.) per gli interventi di riqualificazione energetica, sia con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- Condomìni, per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
- Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
Dopo aver effettuato uno o più lavori agevolabili previsti dalla legge e aver ottenuto le asseverazioni richieste, puoi usufruire del beneficio fiscale: direttamente mediante DETRAZIONE FISCALE: la detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute in cinque quote annuali di pari importo (quattro per le spese sostenute nel 2022) > in questo caso il pagamento è a tuo carico e dovrai dichiararlo in detrazione nella tua dichiarazione dei redditi; oppure, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione e previo rilascio del c.d. visto di conformità da parte di un professionista abilitato, optando alternativamente per CESSIONE DEL CREDITO: la cessione del credito d’imposta di pari ammontare alle Banche o ad altri intermediari finanziari a cui cedi il credito d’imposta per il recupero delle somme anticipate > in questo caso la Banca ti retrocederà un importo certo sull’importo nominale del credito di imposta (la percentuale prevista dalla banca sulla somma derivante dall'agevolazione fiscale per i lavori eseguiti), senza attendere il rimborso in quote annuali previsto dalla normativa vigente; SCONTO IN FATTURA: la cessione del credito d'imposta all’impresa esecutrice degli interventi > in questo caso l’azienda che ha effettuato i lavori ti riconosce uno sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso (importo del credito che le hai ceduto) e sarà a suo carico l’attività per il recupero del contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successive cessioni di tale credito alle Banche o ad altri intermediari finanziari.
QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS Gli interventi principali, o trainanti, che fruiscono del superbonus fino al 110% sono: ISOLAMENTO TERMICO: delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate dell’edificio con incidenza oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare autonoma e indipendente, inclusi gli interventi per la coibentazione del tetto. Per un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari, 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari; SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: sostituzione con impianti (centralizzati per condomini) per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda, sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari. Per un ammontare complessivo delle spese, riconosciute anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, non superiore a: 30.000 euro sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari, 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari; ANTISISMICO: interventi di messa in sicurezza su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 anche se realizzati in un numero superiore alle due unità immobiliari. Per un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Ti spetta il superbonus 110% anche per le spese sostenute per ulteriori interventi (definiti trainati) eseguiti congiuntamente ad uno dei 3 interventi (c.d. trainanti) descritti sopra. Gli interventi trainati sono: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: ecobonus ordinario relativo, ad esempio, ad interventi di sostituzione di infissi e serramenti, di coibentazione, di installazione di schermature solari e pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di caldaie con impianti a condensazione o pompa di calore, di riqualificazione energetica, per ciascuno dei quali si applicano i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente; RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI: installazione negli edifici di impianti appositi per consentire la ricarica dei veicoli elettrici (una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare) per ammontare complessivo di spese non superiore a: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine, 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero superiore ad otto colonnine; RIMOZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE: interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone con più di 65 anni; FOTOVOLTAICO: installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica o l'installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare (nel limite di 2.400/1.600 euro per KWh di potenza nominale o di 1.000 euro per Kwh di capacità di accumulato). N.B. l’intervento principale antisismico fa da traino, oltre che a interventi di monitoraggio strutturale ai fini antisismici, ai soli interventi d’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo. TI RICORDIAMO CHE Gli interventi realizzati su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici non aperti al pubblico) non danno diritto al Superbonus. Il Superbonus 110% ti viene riconosciuto se gli interventi di riqualificazione energetica apportano nel complesso un miglioramento di 2 classi energetiche all’intero edificio o unità immobiliare.
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Siamo al fianco di famiglie, condomìni e aziende appaltatrici con i nostri esperti per fornire il supporto necessario alla realizzazione degli interventi che beneficiano delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio.
- Per privati (persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) e condomìni che vogliono realizzare gli interventi previsti dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), Banca Monte dei Paschi di Siena può sia acquistare il credito d’imposta che offrire un sostegno finanziario per l’esecuzione delle opere.
- Per le aziende che hanno effettuato interventi edilizi che consentono di accedere in qualità di “committenti” al credito d'imposta, o per le aziende appaltatrici che hanno concordato lo sconto in fattura con i propri clienti, Banca Monte dei Paschi di Siena può acquistare il credito d’imposta e, per queste ultime, in caso di necessità, finanziare il cantiere dall’inizio dei lavori fino alla sua conclusione.