Rinegoziazione
(Legge 29 dicembre 2022 n.197 - Articolo 1, comma 322)
Cosa dice la Legge di Bilancio 2023
Il Provvedimento, entrato il vigore il 1° gennaio 2023, all'articolo 1 comma 322 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2023 ha diritto di ottenere dalla Banca la rinegoziazione del mutuo a tasso fisso il mutuatario che, prima del 1° gennaio 2023, ha stipulato o si è accollato un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 200 mila euro, per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.
Chi può usufruire della rinegoziazione
Il mutuatario in possesso di ISEE non superiore a 40 mila euro (limite di legge 35.000 euro elevato a 40.000 euro a seguito dell’adesione da parte della Banca all’iniziativa Abi per affrontare l’incremento delle rate dei mutui a tasso variabile) e che, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
Cosa prevede la rinegoziazione
L’applicazione per un periodo pari alla durata residua del mutuo di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo, ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, alla data di rinegoziazione maggiorato di uno spread pari a quello indicato nel contratto di mutuo. Il mutuatario e la Banca possono inoltre concordare anche l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.