Assicurazione obbligatoria per le imprese contro i rischi catastrofali naturali

Legge di bilancio 2024:

 

  • Terremoti
  • Alluvioni, inondazioni, esondazioni
  • Frane

 

 

COPERTURA OBBLIGATORIA PER CALAMITÀ ED EVENTI CATASTROFALI

Le disposizioni di Legge: che cosa dicono

La Legge 213/2023 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”) prevede che tutte le imprese italiane dovranno essere assicurate contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali di seguito indicati:

  • Terremoti
  • Alluvioni, inondazioni, esondazioni
  • Frane

Le scadenze

Entro il 31 marzo 2025 per le grandi imprese;  il 1° ottobre 2025 per le medie imprese e il 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese (1)

Quali sono le imprese soggette all’obbligo normativo

La misura prevista dalla Legge e dalle norme attuative (Decreto MEF n.18/2025) si applica a tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese(2) e, secondo le ultime novità introdotte dal Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, l’obbligo assicurativo differisce in base alla dimensione dell’impresa:

  • grandi imprese (oltre 250 dipendenti): è confermato l'obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare una polizza assicurativa entro il 31 marzo 2025. Il decreto prevede un periodo transitorio di 90 giorni, che si estende fino al 30 giugno 2025, per consentire alle aziende senza contratto di adeguarsi all’obbligo, garantendo comunque l'accesso a eventuali incentivi o contributi
  • medie imprese (da 50 a 250 dipendenti): ulteriori sei mesi per la stipula, termine fissato al 1° Ottobre 2025
  • micro e piccole imprese, l'obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.

Cosa è incluso nella copertura assicurativa obbligatoria

La garanzia assicurativa obbligatoria dovrà coprire il rischio derivante dagli eventi catastrofali naturali ai seguenti beni(4):

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali

La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede inoltre l’introduzione di una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale per il danno derivante da eventi calamitosi, in virtù del quale l’assicurato potrà ricevere, in breve tempo, un anticipo pari al 30% dell’indennizzo spettante, al fine di riprendere tempestivamente le proprie attività.
Per maggiori informazioni sulle coperture assicurative per i locali e i beni aziendali visita la pagina dedicata.

 

(1)  Gli attuali termini sono stati stabiliti con il Decreto Legge 31 marzo 2025 n. 39 che ha prorogato, in base alla dimensione delle imprese, la scadenza del 31/03/2025 disposta dall’ Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, noto come "Milleproroghe", già precedentemente fissata al  31.12.2024

(2)  Ai sensi dell’art 1 comma 101 della Legge l’obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’ art. 2188 C.C.  La disposizione non si applica alle imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C., per le quali l’assicurazione contro tali rischi rimane facoltativa.  

(3)  Al riguardo, l’art. 1 comma 102 della L. 213/2024  prevede che dell’inadempimento delle imprese all’obbligo di assicurarsi, contro i rischi catastrofali, “si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sui risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

(4)  l’art. 1 comma 101 della Legge prevede che la copertura assicurativa dovrà riguardare i  beni immobili e mobili impiegati nell’attività produttiva, indicati all’art. . 2424 C. C. co. 1, Sez. Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3). 

 

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