Avviso

6 dicembre 2023

Si informa la clientela che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre  2023 l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) del 10 novembre 2023 che ha previsto  che il comma 1 dell’articolo 9 dell’OCDPC n. 1.023 del 15 settembre 2023 - correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 per 12 mesi dalla data di deliberazione in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia- sia sostituito  dal seguente: “1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di  chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La sospensione potrà essere prorogata fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili su descritti e comunque non oltre il 28 agosto 2024.

I clienti interessati dovranno recarsi in Filiale al fine di sottoscrivere la richiesta di sospensione, accompagnando la stessa con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le altre caratteristiche della sospensione restano invariate rispetto a quanto contenuto nell’avviso del 09 ottobre 2023.

Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.

Siena, 06 dicembre 2023
 

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