Avviso

12 maggio 2023

Si informa la clientela che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2023 l’ordinanza del Capo della Protezione Civile del 20 aprile 2023 n. 987, con la quale è stata adottata la misura della sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia.

In particolare, l’Art. 5 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata ordinanza ha disposto che i soggetti titolari dei mutui, sia Privati che Aziende, potranno richiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (06 aprile 2024). La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 12 giugno 2023, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese
In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo 
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie ed alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
 
Siena, 12 maggio 2023
 

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