Avviso

19 ottobre 2023

Si informa la clientela che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 04 ottobre  2023, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 26  settembre 2023 n. 1025, con la quale è stata adottata la misura della sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 210  dell’08 settembre 2023  - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione (sino al 28 agosto 2024), lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto. 

In particolare l’Art. 9 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza, ha disposto che, in ragione  del  grave disagio socio-economico derivante dall'evento occorso, lo stesso costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice civile pertanto, i soggetti titolari dei mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale dei mutui relativi agli edifici di cui sopra fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e, comunque, non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28 agosto 2024). La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 20 novembre 2023, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie ed alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso, la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
 
Il presente avviso, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.

Siena, 19 ottobre   2023
 

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