Avviso

06 luglio 2023

Si informa la clientela che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 128 del 3 giugno 2023, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per il territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023.

In particolare, l’Art. 11 (“Sospensione dei mutui”) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 giugno 2023, n. 1.000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ( 25/05/2024) , una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 
Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il  07 agosto 2023, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.


La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie ed alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso, la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
 
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.

Siena, 06 luglio  2023
 

 

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