Avviso
16 giugno 2023
Si informa la clientela che in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023 è stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.
In particolare, l’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022, n. 922, ha disposto che i soggetti titolari dei mutui, sia Privati che Aziende, potranno richiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023). La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 16 luglio 2023, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009, tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi, così calcolati, saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie ed alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso, la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.
Siena, 16 giugno 2023