Avviso

8 giugno 2023

In riferimento alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui – già in essere ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell'8 maggio 2023, n. 992 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio  2023 - correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023 per gli eventi calamitosi verificatesi a partire dal 1 maggio 2023 - si informa la clientela che la successiva Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 24 maggio 2023 n. 997 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ha previsto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini” anche a seguito della successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2023 con la quale gli effetti dello stato di emergenza verificatisi nei territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, sono estesi in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi successivamente a partire dal 16 maggio 2023 . 

In particolare, anche in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 trova applicazione l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile dell’8 maggio 2023 n. 992 che aveva disposto all’Art. 11 (“Sospensione dei mutui”), che i soggetti titolari dei mutui, sia Privati che Aziende, potranno richiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale dei mutui relativi agli edifici sgombrati o inagibili, ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (04 maggio 2024). La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 10 luglio 2023, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese
In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie ed alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
 
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.

Siena, 08 giugno 2023
 

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