Avviso

28 giugno 2023

In riferimento alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, già in essere ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell'8 maggio 2023, n. 992 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023), si informa la clientela che l’articolo 8 della successiva OCDPC del 14 giugno 2023, n. 1.003 [(in corso di pubblicazione)] ha esteso le misure di sospensione, ai soggetti titolari di mutui relativi all’attività economica, anche agricola, svolta sui terreni franati o alluvionati che si protrarranno, in questo caso, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (04 maggio 2024) dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023).

La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.  Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 31 luglio 2023, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo 
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie ed alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
 
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.

Siena, 28  giugno  2023

 

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