AVVISO

19 gennaio 2023

Si informa la gentile clientela che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07 gennaio 2023 è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza  - disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani,  esteso dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022 anche ai territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 - correlato all’adozione della misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui - ai sensi dell’art.8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 gennaio 2022, n. 853 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una proroga alla  sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. La sospensione può essere prorogata fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili su descritti e comunque non oltre il 29 dicembre 2023.

I clienti interessati dovranno recarsi in filiale entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente Avviso, al fine di sottoscrivere la richiesta di sospensione, accompagnando la stessa con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.

Siena, 19 gennaio 2023

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