AVVISO
16 dicembre 2022
Si informa la clientela che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2022 l’ordinanza del Capo della Protezione civile del 22 novembre 2022 n.946, con la quale è stata adottata la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui in ragione del grave disagio socioeconomico derivante dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia , relativamente agli edifici sgomberati ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, a seguito della dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri - con Delibera del 4 novembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022- dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra per 12 mesi dalla data della Delibera.
I soggetti titolari dei mutui, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (17 novembre 2023). La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 16 gennaio 2023, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).
In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.
Siena, 16 Dicembre 2022