Avviso
17 luglio 2023
Si informa la clientela che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 con la quale gli effetti dello stato di emergenza - dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 Aprile 2023, cui è correlata la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui ai sensi dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) del 20 aprile 2023, n. 987 - sono estesi al territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della parte centro-nord del
Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.
In particolare, l’Art. 5 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata ordinanza ha disposto che, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento occorso, lo stesso costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile, pertanto, i soggetti titolari dei mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sia Privati che Aziende, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari,
la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale dei mutui, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e, comunque, non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (06 aprile 2024). La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 18 agosto 2023, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo
corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie ed alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.
Siena, 17 luglio 2023