Avviso

4 gennaio 2024

Si informa la clientela che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre  2023 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 2023  che ha previsto  che   gli effetti dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato., dichiarato con la Delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 , “sono estesi al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023”

Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 novembre 2023, n. 1037, assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera.


I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di
attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di  chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione potrà essere prorogata fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili su descritti e comunque non oltre il 03 novembre 2024.

I clienti interessati dovranno recarsi in Filiale al fine di sottoscrivere la richiesta di sospensione, accompagnando la stessa con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
In base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, la scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione, la quale non comporta l’applicazione di alcuna commissione, o spesa di istruttoria, e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.


Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi al tasso contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie ed alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione. In questo ultimo caso, la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; fatta salva l’ipotesi in cui il cliente non adempia al pagamento della quota interessi.

Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it.

Siena, 04 gennaio  2024
 

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