AVVISO: Limitazioni all’operatività con la Russia e la Bielorussia
14 giugno 2022
A seguito della crisi in Ucraina, l’Unione Europea ha imposto una serie di limitazioni all’operatività con la Russia e la Bielorussia.
In particolare, l’articolo 5 decies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (“concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”) prevede che:
- È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.
- Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:
- uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano;
- scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.”
- È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia.
- Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in euro, purché tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per:
- l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; oppure
- gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.”
Analogamente, l’articolo 1 septvicies bis del Regolamento (UE) n. 765/2006 (“concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina”) prevede che :
Per ulteriori informazioni chiedi in Filiale