AVVISO

11 Giugno 2021

Deroghe temporanee al regolamento del Fondo Gasparrini ai sensi dell’art. 64 “Sostegni Bis”  

Si informa la gentile clientela che l’art 64, comma 1, del Decreto-Legge n.73  “Sostegni Bis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123  del 25.05.2021, rende nuovamente applicabili fino al 31 Dicembre 2021, le misure di cui all’ art. 54 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n.27. In dettaglio, vengono ripristinate soltanto fino al 31.12.2021 le seguenti deroghe al regolamento ordinario del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”:

  • l’accesso ai benefici  è consentito anche ai lavoratori autonomi, i liberi professionisti , gli imprenditori individuali e soggetti di cui all’art 2083 del codice civile che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato una riduzione del calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
  • l’accesso ai benefici viene concesso anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • viene concesso il beneficio anche a coloro che presentano un ISEE superiore a 30.000,00 euro; 
  • L’importo massimo del  mutuo viene innalzato ad  400.000 euro;  
  • La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
  • la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Fondo di Garanzia per la prima casa” gestito da Consap).


Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it, nella Sezione Emergenza Covid-19. In particolare, nella pagina web sono presenti i tempi di risposta impiegati dalla Banca per la concessione delle sospensioni e appositi esempi sulle modalità di funzionamento delle sospensioni medesime.


Siena, 11 Giugno 2021
 

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