AVVISO - Sospensione del pagamento dei finanziamenti a favore delle Microimprese, Partite IVA e PMI

04 giugno 2021

Sospensione del pagamento dei finanziamenti a favore delle Microimprese, Partite IVA e PMI in conseguenza dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, ai sensi dell’art. 56 “Cura Italia”  

Si informa la gentile clientela che  l’art.16 del Decreto-Legge del 25 Maggio 2021 , n.73 (Sostegni bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021,  prevede, per le imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi della  pandemia di Covid-19 , che hanno beneficiato  della  misura di moratoria straordinaria di cui  all’ art. 56  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  (DL Cura Italia), convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27, come modificata dall’art. 65  del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104  convertito, con modificazioni, nella legge n° 126, 13 ottobre 2020, e integrato dall’art.1 commi 248 e 249   della Legge 30 12.2020 n. 178, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, la possibilità di  

  1. beneficiare, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o se successivi alla data del 17 marzo 2020 delle agevolazioni di cui all’art. 56  secondo comma lett. a) del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (DL Cura Italia), convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27  e successive modifiche;
  2. richiedere la proroga, per i prestiti non rateali, fino al 31 dicembre 2021, del rimborso in linea capitale del prestito 
  3. richiedere la sospensione della sola quota capitale fino al 31.12.2021 e la conseguente proroga della durata del finanziamento

La proroga dovrà essere esplicitamente richiesta facendo pervenire la domanda al soggetto finanziatore entro il termine del 15 giugno 2021. 
Per i finanziamenti con rimborso non rateale erogati antecedentemente al 17 marzo 2020, con rimborso al 30.06.2021 i contratti sono prorogati al 31.12.2021 per il rimborso in linea capitale. 
Gli interessi maturati dalla data di originaria scadenza del finanziamento sino al 30.06.2021, qualora non corrisposti, saranno rimborsati successivamente a tale data con le modalità che saranno contrattualizzate con il cliente. Gli interessi che matureranno dal 1luglio 2021 al 31.12.2021 verranno corrisposti con le modalità contrattualmente previste/in una unica soluzione al 31.12.2021. 
Per tali finanziamenti i richiedenti dovranno recarsi in Filiale per la formalizzazione delle misure di sostegno finanziario insieme agli eventuali garanti per conferma della garanzia a suo tempo prestata.

Ugualmente, per i finanziamenti con rimborso rateale, i richiedenti dovranno recarsi in Filiale per la formalizzazione delle misure di sostegno finanziario come sopra richieste, insieme agli eventuali garanti per conferma della garanzia a suo tempo prestata. Il piano di ammortamento verrà ulteriormente dilazionato per un periodo corrispondente alla proroga richiesta. L’importo complessivo delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi per commissioni o spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Per tutta la durata della ulteriore proroga della sospensione la parte finanziata sarà comunque tenuta a corrispondere alle scadenze prefissate gli interessi maturati al tasso pattuito e calcolati sul debito residuo, oltre alla quota parte degli oneri di sospensione già maturati, qualora il finanziamento abbia beneficiato fino al 30 giugno 2021 di sospensione totale delle rate.
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.mps.it, nella Sezione Emergenza Covid-19. In particolare, nella pagina web sono presenti i tempi di risposta impiegati dalla Banca per la concessione delle sospensioni e appositi esempi sulle modalità di funzionamento delle sospensioni medesime.

Siena, 4 giugno 2021

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