Sospensione

(Decreto Cura Italia c.d. Fondo Gasparrini Legge 29 dicembre 2022 n.197)

Cosa dice la Legge 
La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall’art. 64 comma 1 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni Bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) relativo alla validità delle misure straordinarie di cui all’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni .

Chi può usufruire della sospensione
Può essere richiesta la sospensione dell’intera rata prevista dal Fondo se almeno uno dei cointestatari del mutuo rientra in una di queste situazioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione dei rapporti di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile;
  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
  • riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20% dell’orario complessivo per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%

i lavoratori autonomi e liberi professionisti (inclusi artigiani e commercianti), 
gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile 
cooperative edilizie a proprietà indivisa (entro i limiti definiti dal Fondo) che autocertificano di aver registrato un calo del proprio fatturato         
Cosa prevede la sospensione
La sospensione del pagamento delle rate ai sensi del c.d. Fondo Gasparrini può essere richiesta fino ad un massimo di 18 mesi:

  • senza richiesta di presentazione dell’indicatore di della situazione economica ( ISEE);
  • sui mutui per l'acquisto della prima casa
  • su mutui di importo non superiore a 400.000 euro
  • sui mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate