Sospensione

(Legge n. 244 dicembre 2007 e successive modifiche)

Cosa dice la Legge 

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito con la legge n. 244 del 24/12/2007 che ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

La Legge di Bilancio 2024 non ha prorogato le misure straordinarie previste dall’art. 54, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relative all’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto prima casa (Legge “Gasparrini”). 

Rimangono in vigore le precedenti misure di accesso al Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa emanate con la Legge n. 244 del 24/12/2007 e successive modifiche.

Chi può usufruire della sospensione

Può essere richiesta la sospensione dell’intera rata prevista dal Fondo se almeno uno dei cointestatari del mutuo rientra in una di queste situazioni:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione dei rapporti di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile;
  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
  • riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20% dell’orario complessivo per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%

      
Cosa prevede la sospensione

La sospensione del pagamento delle rate ai sensi del c.d. Fondo Gasparrini può essere richiesta fino ad un massimo di 18 mesi:

  • in presenza di indicatore della situazione economica ( ISEE) non superiore a 30.000 euro;
  • sui mutui per l'acquisto della prima casa
  • sui mutui in ammortamento da almeno un anno
  • su mutui di importo non superiore a 250.000 euro
  • sui mutui già ammessi ai benefici del Fondo che non abbiano completato il numero complessivo dei 18 mesi.