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Prestiti obbligazionari

In breve

Gli Enti Locali (Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane ed Isolane) e le Regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti.

Caratteristiche generali

La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a 5 anni;

Le obbligazioni potranno essere convertibili o con Warrant in azioni di società possedute dagli enti locali;

Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento dell'emissione al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorati di un punto;

Ai titoli obbligazionari è applicata una ritenuta del 12,50% a titolo di imposta sugli interessi;

L'emissione obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta;


GARANZIE
Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento al tesoriere. Il rimborso del prestito emesso dalle Regioni è assicurato dall'iscizione in bilancio con impegno della Regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia delle Regioni per i prestiti emessi da Enti Locali

 

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Ultimo aggiornamento 23.08.2011