In breve
Al fine di contenere il costo dell'indebitamento, gli Enti Locali (Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane e isolane) e le Regioni possono provvedere alla conversione/rinegoziazione di mutui contratti successivamente al 31/12/1996 mediante l'estinzione anticipata degli stessi e la contestuale accensione di nuovi mutui o l'emissione di titoli obbligazionari, con riduzione del valore finanziario delle passività a carico dell’Ente.
Caratteristiche generali
La conversione/rinegoziazione consiste dunque nel rimborso anticipato di mutui “onerosi” finanziato dalla contestuale contrazione di un nuovo Mutuo Opere Pubbliche (di seguito “Nuova Passività”).
Presupposto fondamentale per la fattibilità di un’operazione di rinegoziazione/conversione di mutui è che le condizioni della Nuova Passività, che ovviamente rispetteranno i vigenti limiti di tasso e di durata (cfr. “Mutui Opere Pubbliche”), consentano di evidenziare una riduzione del valore finanziario per ciascun mutuo oggetto dell’intervento (di seguito “requisito di convenienza economica”), come previsto dal quadro normativo di riferimento.
Canali di Acquisto
Tutte le filiali della Banca.
Quadro normativo
L’Art. 41 comma 2 della Legge 448/2001 prevede che: “Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni”.