In breve
L'anticipazione di tesoreria ha lo scopo di fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quello delle entrate. Non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per l'Ente in quanto si tratta di un affidamento destinato a garantire l'elasticità di cassa necessaria per lo svolgimento dell'attività ordinaria. La natura dell'affidamento esige che l'importo sia commisurato alla previsione di entrata dell'Ente e rapportato all'ammontare delle entrate ordinarie. L'anticipazione di tesoreria è un’operazione che inerisce strettamente con la funzione del tesoriere in quanto la normativa vigente ne statuisce l'obbligo di concessione, disciplinandone l'erogazione.
Caratteristiche generali
Descrizione e limiti di importo Presupposto giuridico dell'anticipazione di tesoreria è la deliberazione dell'organo esecutivo dell’Ente, in cui deve essere specificato l'importo dell'anticipazione, l'impegno a rimborsare e la durata. Data la sua natura, può essere concessa esclusivamente dal tesoriere/cassiere.
La determinazione del tasso di interesse è disciplinata, generalmente, nella convenzione. L'importo massimo concedibile è strettamente commisurato alle entrate accertate dell'Ente ed così quantificato:
- 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente relative ai primi tre titoli di entrata per Province, Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane ed ai primi due titoli di entrata per le Comunità Montane. Dall'esercizio finanziario 2010, il limite dei 3/12 deve essere maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili che le singole amministrazioni comunali possono vantare nei confronti dello Stato per effetto della Legge 24 luglio 2008, n.126;
- 1/12 dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti iscritti nel bilancio preventivo annuale per le aziende ospedaliere e le asl;
- 3/12 delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente, per le Aziende speciali;
- 3/12 delle entrate ordinarie dell'anno precedente per gli enti pubblici di cui alla L. 70/1975.
Per le Regioni l'importo massimo concedibile è determinato dalla leggi regionali. In particolare, per le Regioni a Statuto ordinario (cfr. L. 281/1970), l'importo dell'anticipazione non può eccedere l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali loro spettanti.
Per gli enti locali l'anticipazione va erogata al netto di eventuali precedenti utilizzi di somme a destinazione vincolata (art. 195, comma 1, TUEL) e di eventuali fideiussioni rilasciate per conto dell'ente.
Infine, per le altre tipologie di enti per i quali non esistano disposizioni specifiche (legislative, regolamentari o contrattuali), le anticipazioni possono essere concesse con contratto ad hoc, ancorandone l'ammontare alle entrate effettive al patrimonio degli Enti richiedenti, applicando la prassi normalmente praticata per la concessione di prestiti alla clientela.
Modalità di utilizzoL'utilizzo dell'anticipazione avviene in corrispondenza della emissione di mandati di pagamento di importo superiore alla giacenza di cassa o per la esecuzione, sempre per importi eccedenti alla giacenza di cassa, di pagamenti obbligatori, come delegazioni di pagamento notificate al tesoriere, o di eventuali incarichi conferiti dall'ente al tesoriere per il pagamento di spese ricorrenti.
Durata
La scadenza coincide con la chiusura dell'esercizio finanziario (31/12). L'anticipazione deve essere estinta nell'esercizio finanziario in cui è contratta. In particolare, per gli Enti Locali, l'esposizione di un deficit di cassa è considerata del tutto illegittima: il mantenimento dell'anticipazione intatta a fine esercizio finanziario costituisce grave irregolarità contabile, della quale il tesoriere può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità contabile.
Modalità di rientro L'anticipazione - utilizzabile per il suo importo, per tutta la durata dell'esercizio finanziario - deve essere ridotta, fino al rientro totale, in corrispondenza dei primi incassi che si verificano sul conto di tesoreria. L'entità dell'ATS sarà sempre commisurata alle entrate ancora da realizzare, al netto dei pagamenti da effettuare.
A chi si rivolge
Enti di cui Mps gestisce il servizio di Tesoreria e Cassa
Canali di Acquisto
Tutte le filiali della Banca.
Quadro normativo
- ART. 10, comma 4 - L. 281/1970, per le Regioni a statuto ordinario (per le Regioni a statuto speciale e le prov. autonome di Trento e Bolzano - cfr rispettivi statuti e norme di attuazione).
- ART. 222 - D. Lgs. 267/2000, per Comuni, Province, Consorzi di Comuni, Città Metropolitane e Comunità Montane.
- ART. 10 bis - L. n.440/1987, per le Aziende Speciali.
- ART. 2, comma 2 sexies, lett. g, p.1 del D.L.vo n. 502/1992 novellato dal D. L.vo n.229 del 1999, per le Aziende Sanitarie.
- ART.52 regolamento approvato con D.P.R. n.97/2003, per gli altri enti pubblici di cui alla L. 70/1975.
Condizioni economiche
Le condizioni economiche sono generalmente definite nella convenzione che regola il rapporto di tesoreria o cassa.